I PARTIGIANI D'ITALIA

Lo schedario delle commissioni per il riconoscimento degli uomini e delle donne della Resistenza

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Le Commissioni

Il d.l.l. 21 agosto 1945, n. 518

Il 21 agosto 1945, con decreto legislativo luogotenenziale n. 518, vennero emanate le Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa; dopo il d.l.l. del 9 novembre 1944, n. 319, e il d.l.l. del 5 aprile del 1945, n. 158 (che non venne mai attuato) la questione del riconoscimento delle qualifiche partigiane trovava così una definitiva disciplina normativa.

Le Commissioni regionali

L'articolo 1 del d.l.l. 518/1945 disponeva la costituzione di 11 Commissioni regionali nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del Ministero dell’assistenza post-bellica, del Ministero della guerra e dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi). Nell’allegato al decreto venivano indicate le sedi delle diverse Commissioni e la giurisdizione di ciascuna di esse.

Sede Giurisdizione
Torino Piemonte esclusa la provincia di Novara
Milano Lombardia con la provincia di Novara
Padova Tre Venezie
Genova Liguria
Bologna Emilia
Firenze Toscana
Ancona Marche
Perugia Umbria
Aquila Abruzzi
Roma Lazio
Napoli Campania

A queste Commissioni si aggiunse la Commissione per la Venezia Giulia, istituita con il d.l. n. 833/1948, con sede a Gorizia e con giurisdizione sul territorio della Venezia Giulia.

La composizione delle Commissioni

Al Ministero dell’assistenza post-bellica spettava indicare il presidente di ogni singola Commissione; il Ministero della guerra designava due membri scelti tra gli ufficiali delle forze armate che avessero svolto attività partigiana; l’Anpi, infine, indicava:
a) «per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.L. ed esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa»;
b) «per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.»;
c) «per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.».
Ogni Commissione avrebbe provveduto alla nomina di un proprio segretario (art. 6), con l’incarico di raccogliere, attraverso il proprio ufficio, «le notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali, dagli Uffici stralcio dei comandi regionali e di zona del C.V.L., dall’ANPI, dai Ministeri dell’assistenza post-bellica e della guerra», e da qualsiasi altra fonte utile allo scopo.

La Commissione Estero
Per i partigiani di nazionalità italiana che avessero svolto la loro attività all’estero era istituita un’analoga commissione con sede a Roma, composta da sei membri designati dall’Anpi (art. 2).

Le commissioni

 

I compiti delle Commissioni: riconoscimenti e ricompense

Le Commissioni regionali avevano il compito di procedere in primo grado all’accertamento e al riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani.
Il decreto stabiliva i diversi gradi di riconoscimento assegnando:
• la qualifica di “partigiano combattente” a coloro che rispondevano ai requisiti elencati nell'articolo 7.
• la qualifica di “caduto per la lotta di liberazione” a coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall'articolo 8.
• la qualifica di “mutilato o invalido” a coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall'articolo 9.
• la qualifica di “patriota” a tutti coloro che, avendo i requisiti previsti all’articolo 7, avevano militato nelle formazioni partigiane o collaborato con esse per un periodo inferiore ai tre mesi (articolo 10).

Nel d.l.l. 518/1945 non compare più la qualifica di “benemerito”, presente invece nel d.l.l. n. 158 del 5 aprile del 1945, abrogato dall’articolo 16. Tuttavia, la Commissione piemontese e quella del Triveneto continuarono ad utilizzare tale qualifica per assegnare un riconoscimento a coloro che avevano fornito supporto ai combattenti.

Le Commissioni avevano, inoltre, l’incarico di vagliare le proposte di ricompensa al valor militare, curandone poi l’inoltro alla Commissione di secondo grado, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri con sede a Roma, che decideva inappellabilmente.

L’iter burocratico amministrativo

Secondo il d.l.l. 518/1945, gli interessati avrebbero dovuto presentare le domande entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, termine questo che, per coloro che si trovavano all’estero, sarebbe decorso dal momento in cui questi fossero rientrati in patria (art. 12).
Dopo l’approvazione da parte delle Commissioni locali, gli elenchi dei partigiani e dei patrioti erano trasmessi ai Comuni, che erano tenuti a renderli pubblici affiggendoli all'albo municipale per un mese. Passato tale termine, le qualifiche di coloro per i quali non era stato inoltrato alcun reclamo diventavano definitive e veniva loro inviato il certificato attestante il riconoscimento.
Se, viceversa, la Commissione locale non avesse ritenuto di dover procedere all’attribuzione della qualifica o il riconoscimento fosse stato contestato, era possibile presentare ricorso alla Commissione di secondo grado prevista dall’art. 4 del decreto.
A garanzia del rigore del procedimento, l’articolo 14 stabiliva pene gravi per coloro che, chiamati a testimoniare nelle fasi istruttorie, avessero dichiarato il falso, punibili, oltre che ai sensi del Codice penale, anche con la revoca della qualifica di partigiano o di patriota.

Il decreto entrò in vigore il 12 settembre 1945. Le sezioni dell'Anpi, i Cln e i comitati patriottici cittadini cominciarono subito a predisporre, in accordo con i comandanti locali della Resistenza, gli elenchi dei partigiani e dei patrioti e le domande di riconoscimento della qualifica per ciascuno di essi.
Le Commissioni regionali si misero all'opera all'inizio del 1946.

Gli sviluppi normativi sulle Commissioni

Con lo scioglimento del Ministero dell’assistenza post-bellica (1947), le attribuzioni circa il funzionamento delle Commissioni regionali, della Commissione Estero e della Commissione di secondo grado vennero devolute alla Presidenza del Consiglio dei ministri (d.l.c.p.s. 27/1947, art. 10), presso il quale venne istituito il Servizio Commissioni riconoscimento qualifiche partigiani di competenza del Sottosegretario per l’assistenza ai reduci e ai partigiani.

Inoltre, con d.l. 19 marzo 1948, n. 241 venne istituita una nuova Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la equiparazione ai combattenti della guerra di liberazione degli appartenenti alle formazioni "Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre", che avevano combattuto per almeno tre mesi, nell’ultima fase della Guerra di liberazione, a fianco delle forze armate italiane o alleate. Questa Commissione era composta da un presidente scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre ufficiali in servizio permanente effettivo (Esercito, Marina militare, Aeronautica) designati dal Ministro per la difesa e due rappresentanti di ciascuna delle formazioni non regolari ("Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre").

Nel 1965, con la legge del 14 maggio n. 502, le attribuzioni relative alle Commissioni furono trasferite al Ministero della difesa, presso il quale venne istituito l’Ufficio per il servizio riconoscimenti qualifiche e per le ricompense ai partigiani (Ricompart), che ereditò le funzioni del Servizio Commissioni riconoscimento qualifiche partigiani presso il Sottosegretariato per l’assistenza ai reduci e ai partigiani della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualche anno dopo, la legge n. 341 del 28 marzo del 1968 sciolse le Commissioni regionali e quella Estero previste nel 1945 (oltre alla commissione per la Venezia Giulia, istituita nel 1948) e al loro posto istituì una Commissione unica nazionale di primo grado (Cun) con sede a Roma. Costituita con decreto del Ministro della difesa, la Cun era composta da un presidente, tre rappresentanti delle forze armate nominati dal Ministro della difesa e sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane Anpi, Fivl (Federazione italiana volontari della Libertà) e Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane). Restavano invariate le attribuzioni e il ruolo della Commissione di secondo grado, così come erano stati definiti dal d.l.l. 518/1945.

L’opera delle Commissioni

Negli anni 1945-1947, nonostante le difficoltà economiche e logistiche più volte denunciate, le Commissioni lavorarono a gran ritmo, esaminando la cospicua quantità di domande ricevute. Secondo un quadro riassuntivo, risalente alla fine del mese di marzo 1947, il lavoro svolto e la previsione su quanto ancora c’era da fare risultano quantificati come segue:
• pratiche individuali esaminate: 449.180 (di cui 156.003 respinte);
• pratiche da esaminare nel corso del 1947: 167.105;
• nuove pratiche che si prevedeva sarebbero state presentate a seguito degli intervenuti provvedimenti legislativi: 500.000.

Tuttavia, già nel corso del 1950 la quasi totalità delle Commissioni regionali risulta aver ultimato i lavori e aver cessato di funzionare; le loro Segreterie chiuse e la documentazione da esse prodotta trasferita e accentrata a Roma.

Se si prendono in considerazione alcune specifiche voci di spesa nei bilanci dello Stato degli anni seguenti, si possono ricostruire diacronicamente le cifre stanziate per il funzionamento delle Commissioni:
1949 – Servizio delle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano tot. Lire 10.700.000
1950 – Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano tot. Lire 40.050.000
1952 – Servizio Commissioni riconoscimento qualifiche partigiani (per la prima volta compare la voce «spese di scritturazione e di riordinamento degli archivi») tot. Lire 22.750.000
1959 – Servizio Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano tot. Lire 3.600.000
1964 – Servizio Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano tot. Lire 6.800.000

Una fonte preziosa per conoscere l’attività delle Commissioni è costituita dalle discussioni parlamentari degli anni ’50 del XX secolo. Dall’esame dei verbali emergono i seguenti dati:
– nel settembre del 1950 è confermata la cessazione delle attività di quasi la totalità delle Commissioni regionali;
– nel marzo del 1951 emerge che era il Servizio Commissioni riconoscimento qualifiche partigiani presso il Sottosegretariato per l’assistenza ai reduci e ai partigiani della Presidenza del Consiglio dei ministri ad occuparsi dell’istruttoria per la concessione della pensione di guerra ai partigiani combattenti; la procedura prevedeva innanzitutto la presentazione della dichiarazione integrativa rilasciata, prima che cessassero le loro attività, dalle competenti Commissioni regionali, e successivamente, l’integrazione del Distretto militare, sotto forma del foglio matricolare con le variazioni del servizio partigiano accertate dal Distretto stesso;
– nel dicembre 1960 si conferma che le Commissioni regionali avevano ormai da anni terminato la loro attività, salvo qualche sporadica riunione straordinaria; solo la Commissione di secondo grado risultava ancora in funzione; per quanto concerne la comunicazione ai Distretti militari degli atti per le variazioni matricolari, il Servizio Commissioni ne stava curando gradualmente la trasmissione, per l'acquisizione nei fascicoli personali militari degli interessati.

Nel periodo che va dal 1968 al 1994 l’attività complessiva della Commissione unica nazionale ha prodotto 1.656 verbali. Il lavoro si è concentrato soprattutto negli anni 1969-1976, con un numero di verbali per anno tra 111 e 147, per poi ridursi, invece, drasticamente negli anni successivi, con un numero che oscilla tra 8 e 40.